“Lei non è moralmente degno”: rinnovo patente negato per CATTIVA CONDOTTA | Scatta il nuovo accertamento del ministero

Nessuna possibilità di rinnovo (Canva-Depositphotos foto) - www.vehiclecue.it
Fermato dalle forze dell’ordine per “cattiva condotta”? Le direttive del Ministero limitano ogni tipo di comportamento irrispettoso
Quando si menziona la cattiva condotta su strada, si fa generalmente riferimento ad una serie di comportamenti che vengono assunti alla guida pur essendo vietati, scorretti e potenzialmente rischiosi nei riguardi propri e degli altri occupanti della strada.
Il più comune esempio di condotta pericolosa da intraprendere su strada riguarda l’eccesso di velocità rispetto ai limiti vigenti in un determinato tratto stradale, così come il mettersi al volante dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti o alcol.
Ma anche mantenere uno stile di guida aggressivo al volante, costituito da molteplici sorpassi poco prudenti e ripetuti, magari anche su strade che non consentirebbero l’esecuzione della manovra, può rappresentare un fattore di elevato rischio.
Nel concreto la possibilità è quella di venire fermati dalle locali forze dell’ordine e vedersi comminata una salata multa, oltre che un’eventuale (ma anche più di una) sanzione pecuniaria, mentre le circostanze si aggravano decisamente quando il risvolto di un simile atteggiamento alla guida conduce a causare un incidente stradale.
Severe limitazioni
L’articolo 120 comma 1 del D.Lgs 285/1992 dispone l’impossibilità di conseguimento della patente di guida per tutti i soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione disposte dalla Legge, includendo all’interno della categoria verso la quale vengono estese le limitazioni anche i così detti delinquenti abituali e professionali, oltre a tutti i soggetti ai quali sia stata applicata per la seconda volta una sentenza di condanna.
Si tratta, come è lecito immaginare, di un articolo profondamente dibattuto anche in termini giurisprudenziali, concentrandosi proprio sul fatto che l’accertamento del possesso dei requisiti morali possa o meno possedere natura vincolante. Per dirla in altre parole, è corretto che un soggetto, soltanto poiché incapace di raggiungere i suddetti requisiti, debba per Legge venire ostacolato nel conseguimento del proprio documento abilitante la guida?

L’elemento maggiormente discusso
In molti sostengono che la verifica sia riservata alla cognizione del Giudice Ordinario e del Giudice Amministrativo, ma gli enormi dubbi si sono ulteriormente diffusi in seguito allo stravolgimento giurisprudenziale volto a modificare il secondo comma dell’articolo sopracitato, introducendo anche una serie di quesiti relativi all’estendibilità dei nuovi principi ai casi di diniego, sempre nell’ambito del rilascio della patente.
A dirla tutta, la sentenza numero 24 del 2020 aveva stabilito come il comma 2° dell’articolo 120 del Codice della Strada risultasse costituzionalmente illegittimo, con particolare riferimento alla disposizione per la quale il prefetto ha l’obbligo di provvedere (si evince da quanto scritto all’interno dell’articolo, dove viene utilizzato il termine “provvede“, al posto del decisamente più opportuno “può provvedere”) alla revoca della patente di guida dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o procedimenti analoghi. L’illegittimità costituzionale è da evidenziarsi soprattutto nella mancanza dei principi di uguaglianza e ragionevolezza dell’articolo, secondo quanto riportato da Altalex.com.