Condono Patente: abolite tutte le prescrizioni e le revoche | Da oggi guidano tutti, per strada un pandemonio

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Guida patente (Canva foto) - www.vehiclecue.it

Nuove regole per chi è sottoposto a misure di prevenzione: cambia il peso giuridico della guida senza patente.

In molte città italiane, le campagne per la sicurezza stradale si susseguono a ritmo serrato. Controlli mirati, campagne informative e iniziative scolastiche cercano da anni di sensibilizzare automobilisti e motociclisti. Tuttavia, non sempre il problema riguarda solo l’eccesso di velocità o l’uso del cellulare alla guida.

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Negli ultimi mesi si è tornati a discutere del rapporto tra condotta personale e misure sanzionatorie, specialmente in ambito di prevenzione. Chi è sottoposto a misure di prevenzione personali spesso si trova in una posizione giuridica ambigua, dove le stesse azioni possono ricevere trattamenti penali molto diversi da quelli riservati al resto della popolazione.

L’impatto di queste distinzioni si nota soprattutto nei tribunali di provincia, dove casi complessi si intrecciano a vite ordinarie. La guida senza patente, ad esempio, resta una delle violazioni più diffuse, ma la sua qualificazione giuridica è tutt’altro che semplice. Non tutti sanno che l’assenza di un titolo abilitativo alla guida, se legata a specifici presupposti, può non configurare un reato.

La recente attenzione mediatica ha riportato alla ribalta un tema che sembrava ormai chiuso: è giusto applicare pene più severe a certe categorie di persone solo per la loro condizione giuridica?

Una sentenza che cambia il quadro

Con la sentenza n. 116 del 2024, la Corte costituzionale ha sancito che non costituisce reato la guida senza patente da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale, quando la sospensione o revoca del documento non è direttamente causata da tali misure, ma da precedenti violazioni del codice della strada. La questione era stata sollevata dal tribunale di Nuoro, in un caso che riguardava una persona colpita da avviso orale semplice e già sanzionata per guida in stato di ebbrezza.

Come spiega Italia Oggi, il fulcro della decisione sta nel principio di offensività: non può essere reato una condotta già considerata illecito amministrativo per il resto della popolazione. Trattare in modo più severo chi è sottoposto a prevenzione, senza un legame diretto con la pericolosità della condotta, risulterebbe contrario al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

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Patente di guida (Canva foto) – www.vehiclecue.it

Effetti immediati e nuovi margini interpretativi

A seguito della sentenza, viene meno la previsione penale prevista dal codice antimafia in questi casi specifici. Il comportamento, dunque, rientra ora nella disciplina dell’articolo 116, comma 15, del codice della strada, con la sola applicazione di una sanzione amministrativa. Non si tratta quindi di un condono generalizzato, ma di una rimodulazione dell’ambito d’applicazione della legge penale.

Il clamore generato dalla notizia è dovuto più alla sua interpretazione pubblica che al suo contenuto tecnico. Tuttavia, è indubbio che la decisione della Consulta introduce una lettura meno repressiva del comportamento di chi, pur non avendo la patente, si mette alla guida in determinati contesti giuridici. I confini tra illecito e reato si fanno, ancora una volta, più sfumati.