Revisione, approvata nuova stretta: una ogni 56 giorni | Dovrai farci l’abitudine, sarà terrificante

Revisione (Shutterstock foto) - www.vehiclecue.it
Controlli esaustivi e sempre più frequenti. I conducenti mugugnano ed in molti faticano ancora a comprendere
Secondo quanto disposto dall’articolo 180 del Codice della Strada, tutti i possessori di un veicolo hanno l’obbligo di effettuare una periodica revisione dello stesso, al fine di verificarne la sicurezza, l’affidabilità e il funzionamento.
Nel corso di questo specifico controllo, che può avvenire rivolgendosi ad officine o altri centri specializzati, ad essere approfonditi con la proverbiale lente d’ingrandimento sono l’impianto elettrico e illuminante, ma anche le componenti meccaniche.
Inoltre, per stabilirne l’effettiva conformità sotto il punto di vista della sicurezza su strada, è fondamentale verificare che il veicolo non possieda danni strutturali che necessitano interventi e che rispetti i limiti ambientali (relativi alle emissioni inquinanti) previsti.
La revisione deve sempre avvenire rispettando una precisa cadenza disposta dal CdS, che varia di veicolo in veicolo. Ad esempio, le automobili, le moto, i furgoni e i rimorchi leggeri dovranno superare la prima verifica dopo 4 anni dalla loro immatricolazione, per poi tornare regolarmente a svolgere i controlli ogni biennio.
Una normativa non del tutto chiara
Tutti i veicoli dotati di tachigrafo, sia questo analogico o digitale, avranno l’obbligo nel corso dei controlli su strada svolti dai funzionati specializzati di diffondere all’attenzione degli stessi l’attività che i mezzi di trasporto hanno svolto nel corso dei 56 giorni precedenti.
La data di entrata in vigore di quest’obbligo è risultata essere il 1° Gennaio 2025, ormai quasi otto mesi fa, ma tra i cittadini perdurano ancora dei dubbi che necessitano di essere sciolti; per risolvere ogni qualsivoglia perplessità, è fondamentale affidarsi all’articolo 36 del Regolamento UE n.165/2014 che indipendentemente da che il veicolo in questione sia munito di un tachigrafo digitale o analogico, obbligherà il guidatore a disporre sempre di un preciso numero di registrazioni.

Come si articoleranno i controlli?
Nello specifico, se si parla di un dispositivo analogico, l’autista avrò l’obbligo di procedere alla presentazione, se i funzionari dovessero richiederlo, dei fogli di registrazione che fanno riferimento alla giornata stessa in cui il controllo avviene, oltre che relativi ai 28 giorni antecedenti, con l’obbligo ulteriore, chiaramente, di presentazione della carta del conducente. Se invece si parla di tachigrafo digitale, in base alla richiesta estesa dai funzionari, il conducente dovrà rispettare la necessità di presentazione della propria carta del conducente, delle registrazioni manuali riferenti alla giornata in cui il controllo viene sviluppato e dei 28 giorni precedenti, ma anche i fogli di registrazione riferenti allo stesso periodo nel caso in cui sul veicolo sia stato montato un tachigrafo analogico.
Successivamente, sarà prerogativa dei funzionari in servizio verificare che l’attività del conducente sia avvenuta nel pieno rispetto delle normative vigenti, procedendo con un’approfondita analisi circa i fogli di registrazione e tutti i dati annotati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente. A scriverlo è Uomini e Trasporti