Camion civetta (Pixabay foto) - www.vehiclecue.it
Il mondo dei trasporti su strada è in continua evoluzione, e le normative sui controlli di guida sono sempre più stringenti.
C’è una novità che sta generando incertezza e qualche preoccupazione tra gli operatori del settore e i conducenti di veicoli su strada. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un cambiamento sostanziale che richiederà una maggiore attenzione alla conservazione e alla disponibilità dei dati relativi.
Fino ad oggi, i controlli su strada si basavano su un periodo di riferimento più limitato, la prossima modifica, però, significa che le autorità avranno una panoramica molto più estesa dell’attività del conducente.
Questo mira a migliorare la sicurezza stradale e a garantire il rispetto delle normative sul lavoro, ma pone nuove sfide pratiche per chi è alla guida. Cambia tutto, nuove normative e indicazioni, altrimenti purtroppo il prezzo da pagare è alto.
Sarà fondamentale comprendere appieno le nuove disposizioni e adattare le proprie abitudini per essere sempre in regola. La conoscenza dettagliata di ciò che sarà richiesto e di come prepararsi è la chiave per evitare sanzioni e per assicurare la massima trasparenza durante i controlli su strada.
Un aggiornamento normativo relativo ai controlli del tachigrafo introduce un’estensione del periodo di verifica delle attività dei conducenti, generando domande su come le carte tachigrafiche esistenti si adatteranno ai nuovi requisiti e quali documenti saranno necessari per i controlli su strada.
Ci occupiamo ancora del nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada da parte degli organi di polizia. Abbiamo già dato notizia di come la UE abbia stabilito che non sarà necessario sostituire la propria carta tachigrafica di vecchia generazione, ma semplicemente dotarsi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti agli altri 28 giorni memorizzati sulla carta stessa. Dal 1° gennaio 2025 – data di entrata in vigore dell’obbligo – rimane ancora qualche dubbio su come dimostrare questo periodo aggiuntivo.
L’art. 36 del Regolamento UE n.165/2014 enumera il tipo di registrazioni che devono essere in possesso del conducente, a seconda che guidi un veicolo munito di un tachigrafo analogico o digitale. In caso di tachigrafo analogico, l’autista dovrà presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli, i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti; la carta del conducente, se ne è in possesso; ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni prima.
In caso di tachigrafo digitale, il conducente deve presentare, sempre su richiesta, la sua carta del conducente; ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti; i fogli di registrazione nello stesso periodo di cui sopra se in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.