Patente, la perdi senza guidare: sbronze proibite anche a piedi | Capolavoro Salvini: 1100€ + arresto

Persone in bici e polizia locale (Canva foto) - www.vehiclecue.it
Una birra e via la patente? Il rischio è concreto anche se non sei al volante della tua auto: la stretta sui comportamenti legati all’alcol.
Siamo abituati a pensare che la patente di guida sia a rischio solo quando commettiamo infrazioni significative mentre siamo alla guida di un veicolo a motore. L’associazione diretta è tra comportamento scorretto sulla strada, con un’auto o una moto, e la perdita del diritto a guidare.
Eppure, le maglie della legge e le interpretazioni della giurisprudenza si stanno stringendo, dimostrando come certi comportamenti possano avere ripercussioni inattese e severe sulla nostra idoneità alla guida in generale, indipendentemente dal mezzo che stiamo utilizzando in quel preciso momento.
Esiste una frontiera spesso ignorata o sottovalutata che riguarda comportamenti apparentemente meno rischiosi, ma che oggi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento delle autorità e dei tribunali, con conseguenze che possono lasciare sbigottiti e che si allineano a un generale inasprimento delle politiche sulla sicurezza stradale.
Questo nuovo scenario impone una maggiore consapevolezza: ciò che fai anche quando non guidi un veicolo a motore può comunque mettere a repentaglio il tuo permesso di farlo. La “tolleranza zero” sembra estendersi ben oltre il cofano dell’automobile.
Ebbrezza non solo al volante: Il rischio raggiunge anche la bicicletta
Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, la disciplina della guida in stato di ebbrezza prevista dal Codice della Strada non si applica esclusivamente agli automobilisti o ai motociclisti. La legge è chiara (e la Cassazione lo ha ribadito): anche chi si mette alla guida di una bicicletta è soggetto alle stesse regole sull’assunzione di alcol. Questo significa che, proprio come un automobilista, un ciclista sorpreso in stato di ebbrezza rischia le stesse sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada.
Il caso di un insegnante di Genova, fermato in bicicletta dopo un aperitivo e trovato positivo all’alcoltest, ne è una dimostrazione lampante. Nonostante fosse in sella a una bici, ha subito conseguenze severissime: una multa di 1100 Euro e una condanna penale (poi convertita in 130 ore di lavori socialmente utili). Un epilogo che sottolinea come il mezzo utilizzato non sia una discriminante per l’applicazione della norma.

Non serve l’alcoltest: La prova può essere “Sintomatica”
Una delle novità più rilevanti in materia, confermata da recenti sentenze della Cassazione (depositata il 2 giugno 2024), è che per provare lo stato di ebbrezza e contestare il reato non è più strettamente necessaria la “prova regina” dell’alcoltest.
I giudici hanno chiarito che l’accertamento può avvenire anche in base ad “elementi obiettivi sintomatici”, validi per tutte le ipotesi di reato. Questi possono includere la testimonianza degli agenti operanti che rilevano nel soggetto uno “stato comatoso e di manifesta alterazione” palesemente riconducibile all’assunzione di alcol, soprattutto per superare le soglie più alte di ebbrezza.